PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DEL DECRETO RISTORI QUATER |
|
|
Martedì 01 Dicembre 2020 13:46 |
Il decreto Ristori Quater è ufficialmente il 157° decreto del 2020 (D.L. 157/2020). Con tale decreto sono state rafforzate le misure al sostegno economico dei settori maggiormente colpiti dal COVID19 e sono state emanate ulteriori disposizioni connesse all'emergenza. Le principali misure introdotto sono state: Spostamento dal 30/11 al 10/12 del secondo acconto delle imposte legate al modello Unico (IRPEF, IRES, IRAP, INPS). In particolare il versamento delle imposte è stato prorogato per tutti i soggetti IVA al 10 dicembre 2020 Proroga del versamento del II acconto di cui sopra al 30 aprile 2021 per i soggetti IVA: 1. con fatturato inferire a 50 milioni di euro che nel 1° semestre 2020 hanno rilevato un calo del fatturato maggiore al 33% rispetto al valore del fatturato del I semestre 2019; 2. senza limiti di perdite di fatturato per tutte quelle attività che hanno subito misure restrittive definite dal D.P.C.M. 3/11/2020 collocate all'interno delle zone rosse e dei ristoranti presenti nelle zone arancioni. Proroga del termine di presentazione del Modello Unico e dell'IRAP dal 30/11/2020 al 10/12/2020. La proroga della presentazione della dichiarazione comporta anche lo slittamento della scadenza per la presentazione della dichiarazione tardiva il cui termine ultimo sarà il 10 marzo 2021. Si ricorda che la presentazione tardiva della dichiarazione comporta una sanzione che oscilla tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuto con un minimo di € 250,00 e se l'imposta dovuta è pari a zero la sanzione varia da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00. Il contribuente ha diritto, qualora venisse presentata una dichiarazione tardiva entro 90 giorni, all'autoliquidazione dell'imposta rilevando una sanzione minima ridotta ad un decimo ovvero pari ad € 25,00 (art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997). Sospensione dei versamenti del 16 dicembre 2020. Per i soggetti IVA con fatturato inferiore a 50 milioni di euro che hanno rilevato un calo di fatturato pari al 33% nel I semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute irpef, contributi previdenziali e IVA di dicembre, incluso l'acconto IVA di fine mese fino al prossimo 16/03/2021. La sospensione vista si applica senza limite di perdite di fatturato per tutte quelle attività che hanno subito misure restrittive definite dal D.P.C.M. 3/11/2020 collocate all'interno delle zone rosse e dei ristoranti presenti nelle zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. Sono state ampliate le attività che posso richiedere il contributo a Fondo perduto erogato dall'agenzia delle entrate. Sono stati incluse infatti codice ateco relativi a categorie di agenti e rappresentanti di commercio. E' stata introdotta una nuova indennità erogata dall'INPS a favore degli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dal COVID-19, La misura è estesa anche agli intermittenti, agli incaricati di vendite a domicilio e lavoratori autonomi privi di partita iva che a causa del Coronavirus sono stati costretti a cessare, ridurre o sospendere la loro attività. L'indennità sarà pari ad € 1.000,00 erogata UNA TANTUM. Una indennità pari ad € 800,00 sarà invece erogata da Sport e Salute SPA a tutti i lavoratori del settore sportivo con rapporti di collaborazione con Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico. Sono stati stanziati 350 milioni di Euro per i ristori del settore Fiere e Congressi, Spettacolo e Cultura. Sono stati stanziati 62 milioni di Euro per il pagamento delle indennità a forse di polizia e Vigili del fuoco. Viene incrementato di 500 milioni il fondo per le disponibilità del fondo rotativo per le concessioni di finanziamenti a tasso agevolato per le imprese che esportano all'estero.
|
Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Dicembre 2020 14:56 |
|
VERSAMENTO II ACCONTO IMU: QUANDO NON SI PUO' PAGARE IL TRIBUTO |
|
|
Lunedì 23 Novembre 2020 07:54 |
Il prossimo 16 dicembre 2020 tutti i proprietari di beni immobili sono chiamati al versamento del II acconto IMU per l’anno d’imposta 2020, ma a seguito del succedersi di vari decreti, "Decreto Agosto" (D.L. 104/2020), "Decreto Ristori" (D.L. 137/2020) e "Decreto Ristori Bis" (D.L. 149/2020) sono stati individuati dei casi in cui il secondo acconto IMU non deve essere versato a causa del Covid 19. Vediamo quali sono tali casi: 1. Il Decreto Agosto ovvero D.L. 104/2020 convertito in Legge 126/2020 ha stabilito che l'IMU non deve essere versata per gli immobili: -adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; - rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Il "Decreto Ristori" e il "Decreto Ristori-bis" hanno poi aggiunto ulteriori esenzioni relativi ad immobili e pertinenze nelle quali si svolgono le attività interessate dalla sospensione prevista dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 a condizione che il proprietario dell'immobile sia anche il gestore di quelle attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”.
3. Infine il "Decreto Ristori Bis" all'art. 5 ha previsto l'esenzione del pagamento IMU, sempre relativamente al II acconto da versare il 16/12/2020, per i proprietari degli immobili che siano anche gestori dell'attività esercitata in essi, qualora gli immobili siano localizzati nelle "zone rosse" ovvero in quei comuni caratterizzate da un alto rischio di contagio individuati dal D.P.C.M. 3/11/2020 (art. 3) e dallo stesso Decreto Ristori Bis (art. 30) - (vedi allegato 2 del D.L. 149/2020.
|
|