Area Contenzioso-Tributario -
Problematiche specifiche del contendere
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Mercoledì 13 Ottobre 2010 03:40 |
Con l'introduzione della nuova normativa antielusiva prevista dalla conversione in legge 122/2010 dell'ex D.L. 78/2010 sono stati introdotti maggiori controlli per le imprese che per più periodi di imposta dichiarano una perdita fiscale non collegata direttamente a compensi erogati a soci o amministratori. Tali controlli potranno essere estesi anche a quei soggetti in perdita non obbligati a presentare gli studi di settore. L'artico 24 ha quindi stabilito quali siano gli elementi da considerare per poter redigere una "black list". Naturalmente il disposto dell'art. 24 della sopracitata legge trae le sue basi dal principio sostenuto dalla Corte di Cassazione secondo il quale l'impresa che continuasse ad esistere pur conseguendo nel corso del tempo risultati d'esercizio negativi, non avrebbe senso di esistere per la valenza della antieconomicità della gestione. Portare avanti quindi una situazione di perdita nel corso del tempo risponderebbe ad una gestione o condotta anomala dell'attività d'impresa e quindi in base al disposto dell'art. 39 del DPR 600/73 l'Amministrazione Finanziaria potrebbe automaticamente procedere ad un accertamento induttivo atto a rettificare i dichiarativi presentati dall'impresa, sempre che venga data la possibilità al contribuente/impresa di dimostrare l'effettiva presenza delle perdite dichiarate. Ancora una volta quindi prevale oltre al principio di economicità dell'attività anche quello della ragionevolezza nella conduzione della gestione dell'attività. I principi riportati saranno quindi considerati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per redigere la black list o "lista selettiva di controllo" necessaria sia per determinare quelli che saranno gli elementi da relazionare con l'attività aziendale delle imprese in perdita e sia la tipologia delle imprese da sottoporre ad un ipotetico controllo. Il primo problema che può sorgere riguarda la considerazione data alla perdita fiscale presentata dalla aziende. Secondo questa lista di controllo infatti non ci sarebbe una sostanziale differenza tra un'impresa con una ridotta perdita fiscale ed un'impresa con una perdita fiscale piuttosto elevata, poiché ai fini del gettito fiscale entrambe non pagheranno le imposte a meno che la perdita non sia stata provocata dai compensi elargiti a soci, amministratori o in genere da altre variazioni in aumento che riporterebbero in positivo il risultato d'esercizio dichiarato nel modello Unico dell'azienda. Il secondo dubbio riguarda la consecutività o meno dei periodi d'imposta per i quali si sostiene la perdita fiscale d'esercizio. Infatti ancora non è chiaro se per essere assoggettati ad un ipotetico controllo la perdita fiscale debba perdurare per più esercizi consecutivi oppure può riguardare periodi di perdita fiscale discontinua. Infine, forse il dilemma principale riguarda la parte dell'art. 24 nella quale si afferma che "le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale rientreranno nella lista selettiva solo se non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse". Secondo quanto scritto sembrerebbe che per un impresa che presenta una perdita civilistica di € 2.000,00 e che per effetto di variazioni in aumento dovuto alla presenza della ripresa a tassazione di elementi indeducibili dal punto di vista fiscale riportasse la perdita fiscale ad € 100,00 basterebbe un risanamento della perdita di € 100,00 tramite l'uso di riserve sociali o finanziamento soci, per evitare di incombere in controlli fiscali pur in presenza, ai fini civilistici di una perdita d'esercizio. Viceversa quell'impresa che presentasse un utile d'esercizio civilistico pari ad € 1.000,00 e che per effetto delle diminuzioni degli elementi ripresi a tassazione dal punto di vista fiscale riportasse una perdita d'esercizio pari ad € 100,00 e volutamente non coperta tramite finanziamento soci, incorrerebbe in controlli fiscali pur in presenza di giustificativi quali: - dividendi tassati solo al momento dell’incasso secondo il disposto dell'art. 89 del TUIR e in misura pari al 5% del loro ammontare; - detassazione degli investimenti prevista dall'art. 5 del D.L. 78/2009 conosciuta come Tremonti-ter; - contributi pubblici a fondo perduto tassabili secondo quanto previsto dall'art 88 comma 3 del TUIR solo al momento dell’incasso; - l’ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico e etc. etc.
In questi casi quindi per evitare di essere inseriti nella lista di controllo ed evitare un probabile accertamento verrebbe richiesto uno sforzo economico ai soci per deliberare a favore della copertura di una perdita fiscale solo per evitare eventuali accertamenti fiscali.
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