Area Lavoro -
Conulenze diritto del lavoro
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Lunedì 25 Ottobre 2010 06:27 |
Le norme sulla sicurezza sul lavoro costituiscono un elemento fondamentale per l'ottenimento e la conservazione del “bonus occupazione”. Con tale motivazione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di uno studio legale rivoltosi alla Corte Suprema, in quanto si è visto annullare il credito d'imposta legato all'incremento occupazionale previsto dall'art. 7 L. 388/2000. Lo studio legale sosteneva che la documentazione inerente la concessione del bonus non fosse sostanzialmente legata alla normativa sulla sicurezza. In realtà la Corte di Cassazione esaminando l'art.7 della L. 388/2000 ed in particolare il comma 5 rilevava come condizione necessaria il rispetto dell'ex D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni inerenti proprio il rispetto delle condizioni di sicurezza nei posti di lavoro. Il D.Lgs 626/94 già in quel periodo infatti riteneva obbligatorio per il datore di lavoro compilare o comunque autocertificare una sorta di valutazione dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività e gli eventuali obblighi previsti al suo interno per cercare di ridurre il loro impatto sui dipendenti (almento per le imprese fino a 10 addetti) ed inviare il tutto ad un responsabile della sicurezza. Nel caso in esame lo studio legale non è riuscito a presentare all'Amministrazione Finanziaria i documenti richiesti e quindi la Corte di Cassazione, ha ritenuto corretto il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato la spettanza del credito d’imposta.
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