Area Lavoro -
Conulenze diritto del lavoro
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Giovedì 16 Febbraio 2012 17:43 |
Nella giornata di ieri, 15 febbraio 2012 è stato firmato tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il Protocollo d'intesa volto a semplificare i tempi ad eseguire la verifiche dei dati aziendali ed il riscontro con i dati prelevati al momento dell'ispezione. Secondo questo Protocollo gli ispettori potranno richiedere ai professionisti solo la documentazione che non sarà possibile prelevare dalle banche dati a loro disponibili. A parte tale eccezioni gli ispettori non dovranno richiedere: - i modelli UNILAV o UNIURG ovvero le comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro, ad esclusione di eventuali rapporti di lavoro domestici; - gli eventuali prospetti obbligatori previsti dal collocamento ai sensi della L. 68/99; - le autoliquidazioni INAIL; - le avvenute attribuzioni o riattivazioni della matricola INPS; - il DURC (la cui richiesta tra l'altro non è obbligatoria); - l'eventuale certificato d’iscrizione CCIAA; - i vari modelli Unici, 770 e dichiarativi in genere; - Le denunce mensili legate agli UNIEMENS dal 2010 in poi che possono essere prelevate dal sito dell'INPS; - i modelli F24 i cui pagamenti possono essere desunti comunque dal sito dell'INPS; - le denunce DM10/2 tranne per gli ultimi 3 mesi. Naturalmente il consulente potrà fornire tale documentazione anche in una seconda fase, dopo la redazione del primo verbale da parte degli ispettori.
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