Area Lavoro -
Conulenze diritto del lavoro
|
Lunedì 30 Novembre 2015 11:55 |
A partire dal 1° gennaio 2016 non potranno più essere stipulati i contratti di collaborazione a progetto, per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs 81/2015, ovvero per entrata in vigore del cosiddeto Job Acts. Potranno restare in vigore fino alla scadenza soltanto i contratti stipulati prima del 31 dicembre 2015. Con l'articolo 2 c. 1 del decreto in esame è stato infatti specificato che i contratti a progetto, a partire dal 1° gennaio 2016 non potranno essere più stipulati e che ogni tipo di rapporto di collaborazione , ad eccezione di alcune situazioni debitamente specificate in tale articolo, dovrà essere ricondotto all'interno del lavoro subordinato. Ciò non toglie che sarà possibile stipulare ancora contratti di collaborazione cordinate e continuative, ma questi non dovranno essere ricondotti ad un progetto, e soprattutto non dovranno nulla a che vedere con la consueta organizzazione aziendale. Ovvero in questo nuovo tipo di collaborazione sarà il collaboiratore che deciderà come dove e quando lavorare. Da tale situazione vengono fatte salve alcune situazioni: sarà possibile usufruire del contratto di collaborazione nei seguenti casi: - collaborazioni previste dagli accordi collettivi nazionali; - collaborazioni prestate da professionisti iscritti agli albi; - collaborazioni prestate ad associazioni ed enti sportivi e alle pubbliche amministrazioni (fino al 1° gennaio 2017); - colaborazioni prestate da amministratori di società e sindaci. Con riguardo a quest’ultima ipotesi, occorre precisare che il decreto la considera un’eccezione solo per le collaborazioni volte a regolare l’esercizio delle corrispondenti funzioni. Anche per i detentori di partita iva è stato posto un limite. A partire dal 1 gennaio 2016 ogni contratto a partita iva riconducibile nella sfera del lavoro subordinato non dovrà più esistere. In modo particolare, sempre il Dlgs 81/2015 ha previsto la cancellazione degli illeciti penali, amministrativi e previdenziali in tutte quelle situazioni in cui avverrà la trasformazione di contratti a partita iva in contratti di lavoro subordinato purchè gli illeciti non siano stati contestati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
|