L'art. 26 del C.C.N.L. "Lavoro Domestico" prende in esame il tortuoso argomento della retribuzione della malattia delle colf e/o badanti. Come primo dovere infatti, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro equivale a: - 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi; - 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni; - 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni. Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a: - 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi; - 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni; - 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.
Per comprendere quanto sopra, si procede con un'esemplificazione. Un datore di lavoro ha stipulato un contratto ad ore di collaborazione domestica nel 2006. Il 1° settembre 2010, cadente di mercoledì, la colf si ammala. La collaboratrice avverte immediatamente il datore di lavoro spedendogli poi il certificato medico entro 3 giorni dall'inizio dell'evento. La paga oraria percepita dalla colf è pari a € 8,00 l'ora per un totale di ore settimanali pari ad 8 svolte 2 volte la settimana il lunedì ed il giovedì.
In base a quanto detto sopra è necessario determinare la retribuzione di fatto (in questo caso non si comprendono le quote per il vitto e l'alloggio che sono considerati solo se normalmente erogati, oppure definiti nei contratti ad ore stipulati tra datore di lavoro e lavoratore).
Il calcolo da eseguire sarà il seguente: Individuazione media della paga settimanale: € 8,00 x 8 = € 64,00
Individuazione media della paga annuale : € 64,00 x 52 settimane annue = € 3.328,00 Individuazione media della paga mensile coincidente con l'importo di ferie annuo € 3.328,00 : 12 = € 277,33
Individuazione media della retribuzione spettante per un giorno di malattia retribuita al 100% = € 277,33: 26 = € 10.6665.
Individuazione media della retribuzione spettante per un giorno di malattia retribuita al 50% = € 277,30 :26 :2 = € 5,3333.
Riepilogo della situazione. Anzianità di servizio della colf superiori a 2 anni : conservazione del posto di lavoro per almeno 180 giorni e retribuzione di 15 giorni di calendario di malattia di cui i primi 3 al 50% € 5,33 al giorno e i restanti 12 al 100% della retribuzione di fatto ad € 10,67 .
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dovevo trovare le tabelle x ANF ed ho provato nel "cerca"; più volte ho scritto quello che volevo trovare e cliccato sulla "lente" x avviare la ricerca. Il risultato è stato che non ha cercato nulla. Funziona la ricerca ? Poi ci sono arrivato tramite altre vie.
Grazie C.T.