Con sentenza emessa dai tribunale di Bari n. 689/2016 è stato considerato legittimo il licenziamento del dipendente anche in presenza di piccoli furti.
Il caso presentato nel tribunale di Bari, tratta la legittimità del licenziamento di un dipendente “autista di un pulmino” a seguito del furto di circa 3 litri di carburante.
Il dipendente a seguito del furto veniva denunciato dall’azienda, condannato penalmente e successivamente licenziato dall’azienda stessa.
Il conducente però ritenendo il licenziamento ingiusto poichè esagerato rispetto al danno subito dall’azienda, ricorreva prima al giudice del lavoro e poi al tribunale di Bari per opporsi al licenziamento e richiedere il reintegro.
La richiesta del dipendente è stata prima respinta dal giudice del lavoro e poi dal giudice del tribunale di Bari con la seguente sentenza:
“Il furto, anche se di piccole entità ha compromesso irreversibilmente il rapporto di fiducia tra il dipendente e il suo datore di lavoro. I riferimenti della sentenza sono legati al Regio Decreto 148/1931 art. 45 n.4 allegato A. Tale normativa evidenzia che il licenziamento in esame non è collegato alla proporzionalità del danno provocato all’azienda cioè al furto di 3 litri circa di carburante ma alla compromissione del rapporto tra le parti.