FALSA FATTURAZIONE: CONSIDERATO REATO ANCHE IN PRESENZA DI NOTE DI CREDITO A STORNO DELL’IMPORTO

La Suprema Corte di Roma con sentenza n° 608/2011 dopo varie sentenze, ha definitivamente  considerato reato l’emissione di fatture false anche se queste siano state successivamente stornate con note di credito o di variazione. 
La Suprema Corte si è pronunciata a seguito del ricorso promosso dall’amministratore di una srl che era stata condannato ad un anno di reclusione dal Tribunale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 74/2000 per emissione di fatture false con relativa creazione di crediti IVA a favore delle aziende debitrice.
I giudici hanno confermato quindi la sentenza emessa dalla Corte d’Appello che rilevava:
–  l’assenza di qualunque tipo di pagamento a seguito dell’emissione di fatture;
–  la mancanza di richiesta del  pagamento contro i debitori;
–  la mancanza di una procedura di riscossione coatta del credito. 
Il tutto inoltre era ricondotto ad imprese gestite da uno stesso commercialista.
Inoltre la Suprema Corte ha emesso condanne anche nei confronti di quelle imprese che essendo coinvolte nel reato di falsa fatturazione, avevano cercato di recuperare, tramite l’emissione di note di variazione con conseguente annullamento del credito iva accumulato. Secondo i giudici infatti il reato risulta punibile al momento del compimento dell’atto ai fini elusivi (Cass. 40172 del 6 dicembre 2006).

2 commenti su “FALSA FATTURAZIONE: CONSIDERATO REATO ANCHE IN PRESENZA DI NOTE DI CREDITO A STORNO DELL’IMPORTO”

    • Salve Alessia, sono state condannate quelle imprese, che successivamente alla scoperta del reato da parte della guardia di finanza, hanno cercato di nascondere il falso emettendo note di credito false. In questo modo hanno configurato anche il reato di comportamenti elusivi.

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