La società in accomandita semplice o S.a.s. viene disciplinata dagli articoli del Codice Civile che vanno dal 2313 al 2324. Giuridicamente rientra nella tipologia delle società di persone come la Società in nome collettivo, ma si differenzia da questa per la presenza di una doppia tipologia di soci: – soci accomandatari che sono equiparati ai soci delle snc e quindi sottendono alla normativa generale nella quale i soci rispondono in modo illimitato verso i creditori per le obbligazioni contratte dalla società. Inoltre solo a loro spetta il compito di svolgere l’attività di amministrazione – soci accomandanti che invece in termini di responsabilità per l’operato della società, rispondono soltanto con la parte della loro quota sociale conferita alla società. La distinzione tra i differenti soci comporta che i creditori per riscuotere il proprio credito, dovranno prima rivolgersi alla società ed in particolare nei casi limiti al capitale sociale della stessa, dopodichè qualora questo risultasse insufficiente, potranno rivolgersi formalmente ad uno o più soci accomandatari che dovrà obbligatoriamente sanare il debito sociale anche con il proprio patrimonio individuale. Anche qui come nelle Snc, si parla quindi di autonomia patrimoniale imperfetta. Per tale motivazione, nel momento della Costituzione di una Società in accomandita semplice viene richiesta la differenziazione e l’indicazione del ruolo svolto da ogni socio all’interno della società. Tuttavia se uno dei soci accomandanti venisse a svolgere atti amministrativi, anche questo di conseguenza sarebbe responsabile illimitatamente nei confronti dei creditori tutti. Come per le S.n.c. anche per le S.a.s deve essere indicato nel nome della società almeno uno dei nomi dei soci accomandatari oltre all’indicazione S.a.s. , l’oggetto sociale, il capitale minimo versato (anche se non è prevista la fissazione dal legislatore di un capitale sociale minimo) l’indicazione del tipo di attività svolta, della sede legale e cosi’ via. Praticamente seguono la procedura iniziale delle Snc, adattata alla presenza dei soci accomandanti. Infatti tale forma societaria non può sopravvivere in caso di mancanza tra i soci di un socio accomandatario e se entro 6 mesi dall’uscita del’ultimo socio accomandatario, questo non viene sostituito, la società deve essere messa in liquidazione, e i soci accomandanti hanno come unico obbligo quello di nominare un liquidatore che guiderà la società verso la chiusura e la cancellazione dal registro imprese. Questa forma societaria, solitamente viene preferita alle altre quando nella società le persone coinvolte si conoscono piuttosto bene e si fidano dell’operato dei soci accomandatari. |