Per le attività ecommerce, si ricorda che dal 1° luglio entrerà in vigore il D.Lgs 83/2021 che prevede l’introduzione della soglia unica complessiva di € 10.000,00 per le vendite a distanza intracomunitarie di beni. Questo vuol dire che sempre a partire dal primo luglio 2021, chi supererà la soglia complessiva di € 10.000 di vendite di beni o di prestazioni di servizi (il cosiddetto commercio indiretto) nella comunità europea, dovrà aprirsi:
o la rappresentanza fiscale nei paesi nei quali vengono venduti beni e servizi a consumatori finali e, tramite queste adempiere al pagamento dell’IVA:
oppure dovrà registrarsi all’OSS (One Stop Shop) ovvero un regime speciale IVA introdotto dal “VAT Ecommerce Package” per semplificare gli adempimenti legati versamento dell’IVA oggetto di scambi tra soggetti passivi IVA italiani e consumatori finali coinvolti nel commercio intracomunitario (il cosiddetto B2C).
Coloro che aderiranno all’OSS potranno continuare ad essere esonerati dall’obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA poiché obbligati a presentare entro il mese successivo al ciascun trimestre, una dichiarazione trimestrale nel quale saranno indicati gli imponibili complessivi trimestrali delle vendite effettuate in ciascun stato membro UE.
Si ricorda che, la scelta tra il regime OSS e l’apertura della rappresentanza fiscale nei vari paesi della comunità europea nei quali avviene la cessione dei beni diventa obbligatoria solo al superamento della soglia di € 10.000,00. Sotto questo limite infatti si continuerà a versare l’IVA nel paese da cui partiranno le merci, ovvero nel nostro caso l’ITALIA.
Se la soglia dei 10.000 euro dei beni fosse stata superata nel 2020, la scelta tra rappresentanza fiscale e registrazione all’OSS diventerà obbligatoria fin dal 1° luglio 2021.
Se invece si supererà nel corso dell’anno diverrà obbligatoria al momento del superamento di tale soglia ovvero quando diverrà obbligatorio il versamento dell’IVA nel paese di destinazione delle merci.
Una puntualizzazione va fatta per coloro che utilizzano il servizio PANEUROPEO di Amazon. In attesa che venga emanata una circolare dell’agenzia delle entrate, a mio avviso chi utilizza questo servizio dovrà tener conto di come avverranno i trasferimenti delle merci.
Caso 1. Il soggetto IVA ITALIANO venditore trasferisce beni in un magazzino di AMAZON presente in un paese EUROPEO. In questo caso sempre secondo la mia logica e, sempre in attesa di circolari, non si rientrerà nell’ambito delle vendite a distanza così come descritto dal D.Lgs 83/2021 perché si eseguiranno vere e proprie cessioni di beni intracomunitarie a soggetti passivi di IVA (cessione che avviene tra il soggetto residente in Italia e la sua rappresentanza fiscale) ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93 e per tali cessioni si dovrà poi compilare anche il modello INTRASTAT.
Caso 2. I beni presenti nel magazzino di AMAZON in EUROPA oggetto della precedente cessione intracomunitaria verranno venduti a soggetti privati presenti nel paese dove è dislocato il magazzino di AMAZON. In questo caso il soggetto italiano, attraverso la sua rappresentanza fiscale cederà i beni ai consumatori finali applicando l’IVA del paese in cui si trova senza tener conto della soglia di € 10.000. Quindi le merci non potranno essere fatturate dal soggetto italiano con iva italiana.
Caso 3. I beni presenti nel magazzino di AMAZON in EUROPA oggetto della precedente cessione intracomunitaria verranno venduti a soggetti passivi di IVA. In quest’ultimo caso il rappresentante fiscale estero della società italiana dovrà fatturare al soggetto passivo di IVA secondo la regolamentazione vigente di quel paese e quindi dovrà verificare l’esistenza del reverse charge interno che in Italia viene identificato dall’art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.