IL COMPENSO MINIMO DELL’AMMINISTRATORE CHE GARANTISCE LA MATURAZIONE DI UN ANNO DI ANZIANITA’ AI FINI PENSIONISTICI

Mi capita di leggere su vari siti che trattano il risparmio fiscale che ci sono situazioni in cui è possibile erogare al socio amministratore un compenso minimo senza assoggettarlo a trattenute fiscali e contemporaneamente maturare un anno di anzianità ai fini pensionistici.
Ma questa affermazione è corretta? A mio avviso no e vi spiego il perchè.
Il compenso dell’amministratore , come tutti gli altri redditi da lavoro autonomo, dipendente o addirittura pensionistico (ad esclusione di quelli assoggettati ad imposte sostitutive come quella prevista per il regime forfetario) risulta essere esente ai fini irpef se d’importo non superiore ad € 8.000. In questo caso infatti, l’imposta da pagare pari ad € 1.840 verrebbe totalmente annullata dalla detrazione annua prevista pari ad € 1.880 e l’amministratore percepirebbe totalmente gli 8.000 euro.
Vi dirò di più in presenza di tale compenso l’amministratore percepirebbe anche il trattamento integrativo previsto dal D.L. 3/2020 di 100 euro mensili che andrebbe ad annullare figurativamente la parte del contributo INPS trattenuto all’amministratore in busta paga percependo addirittura qualche euro in più agli 8.000.
Ma l’importo pagato a titolo di contributo INPS permetterebbe di maturare un anno di anzianità ai fini pensionistici? La risposta è no.
L’INPS infatti definisce annualmente l’imponibile minimo su cui calcolare i contributi INPS affinché venga riconosciuto un anno di anzianità contributiva e tale importo è pari per il 2021 ad € 15.953.
Di conseguenza erogando un reddito netto di € 8.000 il socio amministratore maturerebbe si il diritto alla pensione ma per un periodo inferiore ad un anno ovvero pari a poco più di 6 mesi.
Considerata la tematica vorrei aggiungere un altra problematica. Sempre su tali siti si parla di compensi non assoggettati a trattenute fiscali. Ma affinché questa affermazione sia vera è necessario che l’amministratore non percepisca oltre al suo compenso altre forme di reddito non assoggettate ad imposta sostitutiva perché in questi casi, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, i due redditi si sommerebbero vanificando l’esenzione certificata dall’impresa.



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2 commenti su “IL COMPENSO MINIMO DELL’AMMINISTRATORE CHE GARANTISCE LA MATURAZIONE DI UN ANNO DI ANZIANITA’ AI FINI PENSIONISTICI”

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