La Circolare n° 8 del 13 marzo 2009 ha fornito chiarimenti in merito alla rivendita dell’autoveicolo intestato a soggetto con partita iva. Infatti in caso di rivendita dello stesso, la modalità di fatturazione e l’applicazione dell’iva dipendono:
– dalle detrazione iva applicata al momento dell’acquisto;
– dalle regole che hanno caratterizzato l’acquisto del veicolo;
Di seguito vengono fornite delle esemplificazioni per ciascun caso possibile.A) rivendita di un autoveicolo comprato nuovo, nel caso in cui non sia stata applicata la detrazione dell’IVA.
Questo caso si verifica quando al momento della registrazione della fattura d’acquisto, l’IVA non viene considerata detraibile. Di conseguenza l’intera imposta si somma al costo effettivo dell’autovettura.
Esempio si acquista un autoveicolo il cui prezzo è di € 12.000,00 così suddiviso: € 10.000,00 il costo ed € 2.000,00 l’IVA. In questo caso l’acquirente non detrae l’IVA. L’IVA si trasforma in costo e consequenzialmente il costo originario d’acquisto è pari a € 12.000,00. Nel momento della rivendita dell’autoveicolo in questione, si emetterà fattura con la seguente dicitura “operazione esente da IVA, in base al disposto dell’articolo 10, DPR 633/72″. Il prezzo da indicare è unico senza riferimenti all’imposta.B) rivendita autoveicolo comprato nuovo con applicazione parziale della detrazione IVA. In questo caso l’acquirente ha detratto solo in parte l’IVA, mentre la parte restante dell’IVA non detratta si aggiunge al costo. L’esempio classico è quello del professionista che acquista l’autoveicolo ma può detrarsi l’IVA soltanto per il 40%.
Sempre in merito allo stesso esempio precedente, se il costo del bene è di € 10.000,00 e l’IVA ammonta ad € 2.000,00, il contribuente potrà detrarsi il 40% dell’IVA, ossia € 800,00, mentre le restanti € 1200,00 andranno ad incrementare il costo. Il costo originario sostenuto sarà quindi pari ad € 10.000,00 + € 1.200,00. Nel momento della rivendita dell’auto la fattura da emettere dovrà considerare i dettami dall’articolo 13 del DPR 633/72 riportando una base imponibile ridotta nella misura in cui ha ai è operata la detrazione.Se, come nel caso anticipato, l’IVA detratta era pari al 40% supponendo che l’autoveicolo venga venduto ad € 8.000,00 la fattura di vendita dovrà essere così composta:€ 3.200,00 + IVA al 20% € 640,00€ 4.800,00 Fuori campo IvaImponibile soggetto ad IVA : € 3.200,00IVA applicata € 640,00
Imponibile Fuori campo IVA: € 4.800,00
Totale fattura: € 8,640,00
C) Rivendita di un autoveicolo acquistato in precedenza da un privato. In questo caso al momento della rivendita dovrà essere emessa fattura con la dicitura regime del margine (sulla fattura dovrà essere indicato “operazione in regime del margine ex DL 41/1995”). Il calcolo dell’IVA con il regime al margine consiste nell’applicare l’IVA del 20% sulla differenza tra costo d’acquisto e prezzo di vendita. Naturalmente l’IVA si calcola solo se in presenza di una differenza positiva tra prezzo di cessione e prezzo d’acquisto.
Esempio se si acquista un autoveicolo ad € 13.000,00 e successivamente lo si rivende ad € 10.000,00 poiché la differenza è negativa l’IVA non si calcola ma si aggiunge sempre la dicitura del regime al margine. Se invece l’autoveicolo acquistato ad € 13.000,00 viene rivenduto a 13.500,00 sulla differenza positiva di € 500,00 si effettua lo scorporo dell’IVA e poi si applica l’IVA al 20% (€ 500: 1,20 x 20%) e si aggiunge sempre la dicitura dell’IVA al margine.D) Rivendita di un autoveicolo acquistato da un soggetto minimo (o in franchigia). Se si acquista l’autovettura da un soggetto che applica il regime dei minimi (L. 255/2007) o franchigia (art. 32 bis DPR 633/72) al momento della rivendita dovrà essere applicato il regime del margine (sulla fattura dovrà essere indicato “operazione in regime del margine ex DL 41/1995”).E) cessione di autovettura acquistata con regime del margine Nel caso in cui il soggetto, al momento dell’acquisto dell’autovettura, ha ricevuto un fattura contenente il riferimento al “regime del margine ex DL 41/1995”, al momento della successiva rivendita dovrà emettere una fattura in cui sarà indicato “operazione in regime del margine ex DL 41/199”.F) Rivendita di autovettura acquistata usufruendo della totale detrazione IVA. In questo caso l’operazione da compiere è molto semplice. Infatti la rivendita del bene dovrà essere fatturata alla stregua di un altro bene e quindi indicare l’importo del bene da vendere ed applicare lIVA del 20% all’intero valore di vendita.
G) Rivendita dell’autovettura per la quale, in precedenza era stato richiesto il rimborso forfettario dell’IVA. In questi casi per effetto della domanda di rimborso (la cui richiesta andava effettuata entro il mese di ottobre 2007) la detrazione dell’IVA si considera parziale e si rientra nel caso B. Naturalmente se l’istanza di rimborso riguarda le sole spese di manutenzione ed utilizzo autoveicolo, come ad esempio le spese del carburante, questa non deve essere considerata al momento della rivendita del bene.H) Rivendita di un autoveicolo acquistato in precedenza con base imponibile ridotta. In questi casi, la fattura dovrà essere emessa riportando la dicitura “operazione esente IVA in base al disposto dell’articolo 10, n. 27 quinquies del DPR 633/72”.