L’Autotutela è un istituto approvato con il D.P.R. 287/92 art. 68 che ha lo scopo di ristabilire un corretto rapporto tra ente creditore e contribuente nel momento in cui vengono riconosciuti illeggittimi o sbagliati degli atti impositivi inviati al contribuente.
L’Autotutela può essere promossa sia d’ufficio, senza presentazione di alcuna richiesta dalla contraparte, dall’Ente “creditore” se si accorge di aver commesso un errrore. In questo caso l’Ente può decidere di annullare l’atto senza aspettare la richiesta del contribuente. Si parla quindi di un’autocorrezione che può essere effettuato dall’ufficio che ha inviato l’atto.
Quando invece in presenza di un atto pervenuto al contribuente, che lo stesso ritiene totalmente o parzialmente illeggittimo, può recarsi presso l’ufficio che ha emesso l’atto e presentare in carta semplice un’istanza detta appunto autotutela nel quale spiega le motivazioni per cui l’ente dovrebbe pprocedere all’annullamento dell’atto.
Quando è il contribuente a presentare l’autotutela, dovrà specificare nell’istanza, oltre ai suoi dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e il riferimento all’atto inviato, anche la spiegazione dei fatti per specificare le motivazioni che fanno ritenere l’atto illeggittimo.
Gli errori che si verificano di frequente possono riguardare, l’errore di persona, errore del presupposto d’imposta, errore nei calcoli, doppia imposizione, richiesta di importi già pagati in precedenza.
E’ importante sottolineare che poichè l’autotutela è per l’Amministrazione un’azione facoltativa, la presentazione di un istanza in autotutela non interrompe i termini per presentare il ricorso. Di conseguenza di fronte ad una mancata risposta immediata da parte dell’ente creditore, il contribuente dovrà valutare l’ipotesi se presentare ricorso o meno entro i termini previsti dalla normativa (generalmente 60 giorni dalla data di ricevimento della cartella esattoriale).
Si può trovare un facsimile di istanza in autotutela nella sezione modulistica.