Negli ultimi anni si sente parlare spesso dell’utilizzo del marchio ai fini della pianificazione fiscale. E importante sottolineare che se il marchio può costituire un valido strumento di pianificazione fiscale che permette una riduzione del carico fiscale di almeno il 25%, dall’altro non è sempre facile impiegarlo. Spesso infatti capita che, per sentito dire, l’imprenditore decida, da un giorno all’altro, di registrare un marchio a suo nome utilizzato gratuitamente da diverso tempo dall’azienda di famiglia perché da altri imprenditori ha saputo che in questo modo hanno realizzato un risparmio sulle tasse. Beh, non è proprio così! In questi casi infatti si potrebbe incombere nel rischio di elusione fiscale o addirittura di abuso del diritto collegato al fatto di imporre alla società di famiglia il pagamento di royalties per qualcosa che in precedenza veniva sfruttato gratuitamente e non solo. Quindi prima di compiere qualsiasi tipo di azione relativa ai marchi è necessario rivolgervi al vostro commercialista di fiducia per evitare l’effetto boomerang!
Detto ciò, si può affrontare la disciplina fiscale del marchio la cui tassazione viene equiparata alla tassazione del diritto di autore.
La Legge che si occupa del diritto di Autore è la n. 633/1942. Con tale legge al creatore dell’opera viene riconosciuto sia il diritto morale ovvero il riconoscimento a proprio nome dell’opera (obbligatoriamente registrata), che quello di natura economica ovvero il diritto ad essere remunerato economicamente ogni volta che l’opera registrata, qualunque essa sia, venga utilizzata.
Ma come si realizza il risparmio fiscale?
La concessione del diritto di sfruttamento di un opera, a livello fiscale può essere:
– considerato come reddito di lavoro autonomo se i compensi (royalties) percepiti sono rilevati direttamente dal proprietario dell’opera;
– ricompreso nella categoria redditi diversi quando le royalties vengono pagate a persone proprietarie dell’opera che non hanno creato l’opera stessa.
Questa differenziazione è importante.
Si può infatti rilevare una detassazione del 25% dei compensi percepiti a titolo di royalties nel caso in cui il proprietario del marchio:
– sia il creatore dell’opera che riceve direttamente le royalties ed abbia un‘età superiore a 35 anni (redditi da lavoro autonomo);
– non coincida con il creatore dell’opera ma percepisce le royalties del marchio in esame (redditi diversi).
La detassazione invece raggiunge il 40% qualora il creatore del marchio che cede il diritto di sfruttamento economico dell’opera abbia un’età inferiore a 35 anni.
Facciamo un esempio.
1.Il proprietario del marchio, riceve a titolo di royalties 30.000 euro lordi l’anno. Al momento dell’incasso dovrà emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto. Supponendo che il proprietario sia italiano, non sia il creatore dell’opera oppure sia il creatore dell’opera con età superiore a 35 anni e sia italiano l’importo da ricevere sarà il seguente:
Compenso lordo 30.000
Ritenuta acconto (30.000 – 25%(30.000)) * 20% = 4.500
Compenso netto = 30.000 – 4500 )= 25.500
2. Nel caso in cui il proprietario del marchio sia un italiano, creatore del marchio con età inferiore ai 35 anni. Il compenso percepito sarà pari a:
Compenso lordo 30.000
Ritenuta acconto (30.000 – 40%(30.000)) * 20% = 3.600
Compenso netto = 30.000 – 3.600 )= 26.400
3. In mancanza di un marchio qualora una persona ricevesse l’importo di 30.000 euro, questo sarebbe interamente assoggettato ad imposte quindi la ricevuta da emettere sarebbe così compilata.
Compenso lordo 30.000
Ritenuta acconto 30.000 – 20%(30.000)= 6.000
Compenso netto = 30.000 – 6.000 = 24.000
I redditi così rilevati dovranno poi essere dichiarati nel modello Unico o 730 attraverso la compilazione del quadro RL o RD. In ogni caso il range del risparmio fiscale realizzabile attraverso l’uso del marchio andrebbe da minimo del 17.25% in presenza di redditi tassati con aliquota minima del 23% ad un massimo del 32.25% in presenza di un’aliquota massima del 43% .
In tutto questo contesto non ho menzionato i contributi INPS che nel caso di pagamento delle royalties non sono contemplati per legge