Mi capita spesso di sentire che nel regime forfetario non si paga l’IVA! Non è proprio così! Ci sono casi in cui il forfetario è soggetto al pagamento dell’IVA. In particolare il contribuente che ha aderito al regime forfetario è tenuto a pagare l’IVA procedendo all’integrazione della fattura ricevuta o all’emissione di un’autofattura e versando la relativa IVA entro il 16 del mese successivo. I codici tributo da utilizzare sono gli stessi utilizzati da coloro che eseguono versamenti IVA mensili.
Il pagamento dell’IVA viene richiesto nei seguenti casi:
1. Acquisti di beni o servizi effettuati nei confronti di soggetti residenti nel territorio di San Marino o del Vaticano (non imponibili ai sensi art. 71 DPR 633/72);
2. Prestazioni di servizi quali demolizioni, installazione di impianti, servizi di pulizia prestazioni di servizi eseguiti da subbappaltatori edili, acquisti di computer e consolle e in genere tutti gli acquisti eseguiti in reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 DPR 633/72 specificate nelle loro lettere di appartenenza;
3.Acquisti di beni o servizi effettuati da soggetti intracomunitari ed extracomunitari.
In questo post cercherò di approfondire il punto 3 ovvero quando l’IVA deve essere versata dal contribuente in regime fiscale forfetario a seguito di acquisti di beni e servizi effettuati in ambito europeo o extraeuropeo.
ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI UE.
In questo caso ai fini del pagamento dell’IVA è importante verificare se gli acquisti intracomunitari nell’anno precedente siano stati inferiori o superiori (al netto di IVA) ad euro 10.000 e tale soglia non sia stata superata nell’anno corrente. Questa distinzione è necessaria perché se:
a) si acquistano beni quando non si è superata la soglia dei 10.000 euro, si deve ricevere la fattura dal fornitore estero comprensiva già di IVA. Quindi in questo caso non si deve fare alcun adempimento.
b) si acquistano beni quando si è superata la soglia dei 10.000 euro, la fattura che si riceve porta la dicitura “fattura non soggetta ad IVA per inversione contabile o reverse charge)”. In questo caso si deve essere iscritti al VIES, si deve integrare la fattura con l’IVA, si deve pagare l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
RICEVIMENTO DI FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA SOGGETTI UE.
Quando si ricevono fatture intracomunitarie per prestazioni di servizi (esempio fatture per pubblicità da Facebook) si deve essere iscritti al VIES, si deve integrare la fattura con IVA e si deve procedere al versamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI EXTRA UE.
Nel caso di beni acquistati fuori dal territorio europeo l’IVA da parte del contribuente viene assolta direttamente in dogana. Ovvero la dogana ci contatta, ci fa versare l’IVA e poi autorizza la consegna del bene. Di conseguenza nessuna operazione deve essere posta in essere dal contribuente.
RICEVIMENTO DI FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RESA DA SOGGETTI EXTRA UE.
In questo casi, non si necessita di iscrizione al VIES, ma sarà necessario emettere autofattura per rilevare il debito IVA e versare l’IVA conseguente entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.