La risposta è affermativa. Recentemente la Corte di Cassazione si è occupata, con l’ordinanza n. 20845/2021 della pignorabilità del bene immobile in comunione dei beni per far fronte ai debiti contratti da uno dei due coniugi. Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito che, in presenza di comunione legale dei beni senza quote è possibile procedere con l’espropriazione totale dell’immobile e successiva vendita dello stesso. Questo perché la comunione legale senza quote, fa si che entrambi i coniugi siano considerati contitolari dell’immobile anche per l’altra metà.
In poche parole, è possibile procedere al pignoramento del bene e alla successiva vendita all’asta dello stesso per saldare il debito insoluto di uno dei due coniugi.
Il coniuge non debitore naturalmente si vedrà restituire il 50% del ricavato della vendita all’asta, che sicuramente, come tutte le aste, avrà restituito un valore nettamente inferiore a quello effettivo.
Se quindi, fino a qualche anno fa, si pensava di tenere al sicuro dai debiti, il proprio immobile acquistandolo in comunione legale dei beni, oggi non è più così, quindi più che mai si deve far attenzione alla messa in sicurezza del proprio patrimonio.
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Mia moglie si è indebitata con la sua società. Abbiamo una seconda cosa in regime di comunione legale. PEr estinguere il debito può essere pignorato dai fornitori?
Salve Francesco, presupponendo che per “cosa” si intenda “casa” le confermo che tale bene potrà essere oggetto di pignoramento per la quota pari al 50% di proprietà di sua moglie.
In caso di pignoramento le verrà riconosciuto il 50% del valore ricavato dalla vendita stessa