SOCIETA’ DI PERSONE: LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

La Società in nome collettivo, conosciuta con il termine S.n.c. viene disciplinata dagli articoli  del Codice Civile dal n° 2291 al 2312. A differenza della ditta individuale, per essere costituita necessita di un atto costitutivo formato dall’atto costitutivo stesso e dallo statuto societario che deve essere redatto o in forma pubblica o forma privata autenticata davanti ad un notaio. L’elemento distintivo della Snc e di tutte le società di persone è quello legato alla responsabilità illimitata dei soci nei confronti di terzi per le obbligazioni contratte dalla società. Affinché  una Snc possa essere iscritta al Registro Imprese, l’Atto Costitutivo deve presentare degli elementi essenziali:- La presenza di almeno 2 (due) soci. Possono rivestire la funzione di socio non soltanto le persone fisiche, ma anche le società di persone e in alcuni casi anche le società di capitali (vedasi art. 2361 e successivi).- I dati identificativi dei soci (nome, cognome, luogo di nascita, cittadinanza, domicilio).- La definizione dello scopo societario definito come l’obiettivo di gestire un’attività attraverso la collaborazione tra soci al fine di perseguire l’oggetto sociale che generalmente è di natura commerciale.- La Ragione Sociale che costituisce il nome attraverso il quale la società si identifica nei rapporti con terzi. Ci sono 2 elementi distintivi e fondamentali che devono far parte della ragione sociale: 1- il nome di almeno uno dei soci;
2- l’indicazione del rapporto sociale ossia la tipologia della società (in questo caso è sufficiente aggiungere “S.n.c”). La tipologia del lavoro svolto non costituisce un elemento essenziale da inserire nel nome della società.
Un esempi fantasiosi di ragione sociale possono essere “Metaldetector Snc di P. Rossi” oppure “Rossi Snc” oppure “Falegnameria artigiana Snc di   Mario Rossi e soci”.- L’indicazione della Sede Legale. Se esiste una sede diversa nelle quali si svolge l’attività produttiva della stessa (detta sede effettiva), è bene precisare che questa non deve essere obbligatoriamente menzionata nell’atto. Tuttavia la sede effettiva assume rilevanza nel momento in cui in essa si riuniscono le assemblee sociali; oppure vengono notificati atti giudiziari o indicata come sede nei ricorsi per ricevere le successive notifiche delle autorità competenti. Le Leggi che disciplinano la costituzione di una S.n.c. non prevedono che venga stabilito un capitale sociale minimo, ma stabilisce soltanto che questo sia congruo con l’attività da svolgere. Il capitale sociale può essere costituito da denaro, da beni in natura e/o da crediti apportati dai soci oppure dalla propria prestazione d’opera. Se l’atto costitutivo non definisce i tipi di conferimenti, si presume che questi siano identici tra i soci. La tipologia degli aporti dei soci acquisiscono la loro importanza soprattutto nel momento dello scioglimento della società e, nel caso di conferimento costituito dalla prestazione d’opera del socio, la valutazione di tale elemento diventa piuttosto complicato poiché deve essere commisurato al vantaggio che la società ha ottenuto da tale elemento. La mancanza di uno dei requisiti essenziali all’interno dell’atto costitutivo può portare il cancelliere a non iscrivere la società nel registro imprese.  

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