Dallo scorso 11/11/2019, con effetto retroattivo al 1 maggio 2019, non è più obbligatorio stampare annualmente i registri contabili obbligatori.
L’art. 12-octies del D.L. 34/2019 ” Decreto Crescita”, modificando l’art 7 comma 4-quater del D.L. 357/1994 infatti considera regolare la tenuta di registri contabili con sistema elettronico. Sarà necessario procedere alla stampa dei registri solo in fase ispettiva, purché stampabili in presenza dei funzionari che ne faranno richiesta.
Tutto ciò è legato alla sostituzione delle frase nell’Art. 4 quater del D.L. 357/1994 “la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» con la frase “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto”.
Tale sostituzione tuttavia se da un lato indica la possibilità di non stampare i registri obbligatori, non prende in considerazione la conservazione delle scritture contabili.
A tal proposito si ricorda che l’art. 2220 del C.C. prevede che le scritture contabili vengano conservate per 10 anni dalla data ultima di registrazione.