Il regime IVA per cassa è stato introdotto nel nostro ordinamento fiscale nel 2012 con il D.L. 83 art. 32. Tale regime permette all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare (al massimo per un periodo non superiore a 12 mesi) il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. In questi casi però, il diritto di detrazione dell’IVA sarà posticipato al pagamento dell’acquisto di beni o prestazioni di servizi.
Per comprendere quanto appena scritto procedo con un esempio considerando per semplicità il pagamento dell’IVA mensile.
In data 10 novembre emetto una fattura per € 10.000 + iva di € 2.200 (aliquota iva 22%) che incasserò a febbraio dell’anno successivo.
Impiegando il regime ordinario dell’IVA, il versamento di € 2.200 dovrebbe essere effettuato entro il 16 del mese successivo, in questo caso entro il 16 dicembre, a prescindere dall’incasso o meno della fattura.
Con l’applicazione del regime IVA per cassa il versamento invece sarà posticipato al 16 del mese successivo alla data di incasso. Ovvero, se come indicato nell’esempio la fattura verrà incassata a febbraio, il versamento dell’IVA avverrà entro il 16 marzo. Ma c’è di più, qualora a febbraio il cliente non pagasse la fattura, si potrà aspettare fino al 16 dicembre dell’anno successivo (periodo massimo ammesso dalla legge per la posticipazione dell’iva in caso di mancato pagamento) per effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di IVA.
Il regime di IVA per cassa quindi permette di posticipare il pagamento solo al momento dell’incasso della fattura stessa fino ad un massimo di 12 mesi.
Naturalmente questo ragionamento va effettuato anche sulle fatture ricevute. L’IVA potrà essere detratta solo nel momento in cui la fattura verrà pagata al fornitore. Tuttavia in questi casi poiché è l’azienda stessa a dover fare i pagamenti, potrà in qualche modo influire sul versamento dell’imposta in base alle proprie disponibilità.
Questo regime tuttavia non è per tutti. Ci sono dei requisiti da rispettare ovvero:
1. Aver realizzato nell’anno precedente all’applicazione un fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
2. Essere un imprenditore, un artigiano o un professionista;
3. Effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’ambito dello Stato Italiano e solo nei confronti di quei committenti a loro volta identificati come contribuenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti e professioni.
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Il mio commercialista non mi ha mai parlato di questa possibilità. Ma siete sicuri che esista?
Certamente che esiste tale regime. Chieda pure al suo commercialista, oppure può sempre chiederci una consulenza gratuita!